Art. 1.
(Tutela dall'esposizione al cloruro di vinile monomero).

      1. In attuazione di quanto previsto dai titoli I e VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è fatto divieto al datore di lavoro che a qualsiasi titolo produce, impiega o trasporta cloruro di vinile monomero (CVM), di esporre ad esso i lavoratori addetti.
      2. In mancanza di sostanza sostitutiva al CVM la produzione, il trasporto e qualsiasi impiego devono essere a ciclo chiuso.
      3. Non sono ammessi valori limite all'esposizione al CVM.
      4. Il datore di lavoro assicura il monitoraggio permanente dell'ambiente di lavoro e sottopone i lavoratori ad appositi controlli sanitari effettuati con periodicità semestrale.